Nuovo DPCM del 13 ottobre 2020

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Ecco le disposizioni dell’entrata in vigore del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020.

  • Obbligo di tenere sempre con sé all’interno del territorio nazionale i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ripresa l’indicazione del Decreto Legge del 7/10/2020, quindi obbligo di indossare il dispositivo all’esterno e negli ambienti al chiuso (esclusi gli ambienti di lavoro per i quali rimane valido il protocollo del 24 aprile 2020) nel caso in cui non si possa garantire l’isolamento della persona.
  • Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
  • Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
  • Possono essere utilizzate mascherine monouso o lavabili anche auto-prodotte.
  • Le altre misure per limitare il contagio (come l’igiene delle mani) rimangono attive come da precedenti disposizioni.
  • Per limitare il contagio sull’intero territorio nazionale si applica:
    1. Soggetti con infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante
    2. Accesso ai parchi è consentito con le stesse modalità del Decreto del 16 maggio nr. 33
    3. Consentita l’attività sportiva all’aperta con il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 2 metri
    4. Pubblico delle competizioni sportive di attività di squadra o individuali massimo il 15% della capienza massima e non superiore a 1000 per le manifestazioni all’aperto e 200 per quelle al chiuso, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
    5. Sospese tutte le competizioni amatoriali degli sport di contatto.
    6. Obbligo di eseguire il tampone molecolare in un periodo non antecedente alle 72 ore dall’ingresso in Italia, a tutti gli sportivi professionisti che devono far ingresso nel territorio nazionale da paesi in cui vige il divieto di ingresso in Italia o per i quali è prevista la quarantena.
    7. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto o cinematografiche continuano ad avere il limite massimo di 1000 per quelle all’aperto e 200 per quelle al chiuso, fatto salco diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
    8. Sospese le attività che hanno luogo nelle discoteche o sale da ballo sia all’aperto sia al chiuso
    9. Numero massimo di partecipanti alle feste dovute a cerimonie civili o religiose 30.
    10. Divieto di feste.
    11. Massimo di invitanti non conviventi all’interno delle proprie abitazioni 6.
    12. Possibilità di eseguire le manifestazioni fieristiche e congressi adottando i protocolli precedentemente in atto.
    13. Sospesi i viaggi di istruzione e iniziative di gemellaggio o scambi ed ogni uscita didattica.
    14. Garantiti in tirocini se viene garantito il distanziamento interpersonale.
    15. Consentiti i centri benessere e termali, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
    16. Consentite le attività commerciali se viene garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro e i clienti rimango all’interno del negozio solo il tempo necessario per l’acquisto dei beni, rimangono valide le precedenti linee guida.
    17. Consentite le attività di ristorazione (bar, pub, pasticcerie, ristoranti, gelaterie catering e mense) con orario di apertura fino alle ore 24.00 se presente il servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 se assente il servizio al tavolo; inoltre è permessa consegna a domicilio e possibile la consumazione sul posto fino alle ore 21.00, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
  • Per le attività professionali si raccomanda che:
    1. Venga, ove possibile, incentivato il lavoro in modalità agile;
    2. Vengano incentivate ferie e i congedi retribuiti nonché altri strumenti previsti dal CCNL;
    3. Siano assunti protocolli anti contagio e dove non fosse possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro utilizzare strumenti di protezione individuale;
    4. Vengano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando gli ammortizzatori sociali;
  • Permesse le attività balneari con adozione delle precedenti linee guida, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
  • Permesse le attività delle strutture ricettive con adozione delle precedenti linee guida, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.

DISPOSIZIONI SUGLI SPOSTAMENTI ALL’ESTERO E VERSO L’ITALIA

  • Sono vietati gli spostamenti da o verso i territori dell’elenco E dell’allegato 20 e l’ingresso o il transito in Italia per persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei paesi dell’elenco E, nonché gli spostamenti verso i paesi dell’elenco F, salvo se i motivi, comprovati da dichiarazione, sono:
    1. esigenze lavorative,
    2. assoluta urgenza,
    3. esigenze di salute,
    4. esigenze di studio,
    5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
    6. ingresso in Italia da parte di cittadini dell’UE, dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano,
    7. ingresso di familiari provenienti dai paesi elencati precedentemente o di Stati terzi nei quali hanno soggiornato per lungo periodo,
    8. infine è permesso l’ingresso di persona anche non convivente per la quale si può comprovare una stabile relazione affettiva.
  • Vietati gli spostamenti nell’ambito dei viaggi turistici.
  • Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
    1. persone di cui al punto g  con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    2. personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
    3. funzionari, diplomatici, militari e forze di polizia
  • Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
  • Nei casi espressamente previsti dal presente decreto, e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
  • Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
  • In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento
  • Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
  1. compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo fatto salvo il caso di transito aeroportuale;
  2. sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora.
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
    1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
  • Tutti questi aspetti non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19:
    1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
    2. al personale viaggiante;
    3. ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
    4. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
    5. agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
  • Tutti questi aspetti non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più paesi dell’elenco F, a:
    1. chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
    2. chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
    3. cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
    4. personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
    5. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
    6. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
    7. funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia nell’esercizio delle loro funzioni;
    8. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

 

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