COVID-19 nel mondo del lavoro: facciamo chiarezza.

COVID-19 nel mondo del lavoro: facciamo chiarezza.

Con riferimento alle circolari del Ministero della Salute viene definito “contatto stretto” :

  • una persona che vive nella stessa dimora di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti in assenza di DPI idonei (cioè senza mascherina chirurgica);
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI.
  • una persona che ha viaggiato seduta su qualsiasi mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (precauzionalmente vanno considerati contatti stretti anche in presenza di idonei DPI).

Come avviene la sorveglianza dei contatti stretti ?

L’azienda provvede alla raccolta dei nominativi dei “contatti stretti” con il supporto del Medico Competente (MC), e coinvolgendo il “Comitato” aziendale ove presente. Il MC (medico competente) può produrre una dichiarazione per il lavoratore che lo identifica quale contatto stretto di modo che il MMG (medico di medicina generale) possa attivare prontamente la quarantena. Il Dipartimento di Prevenzione o il MMG, valutato quanto dichiarato dall’azienda e/o dal MC, conferma i contatti stretti per la successiva presa in carico.

La presa in carico del “contatto stretto” prevede l’esecuzione di:

  • un 1° tampone subito dopo la diagnosi di positività del “caso indice”;
  • un 2° tampone al 10° giorno di quarantena.

Il caso positivo viene sottoposto ad isolamento fiduciario di 10 giorni da parte del MMG, trascorsi i quali, effettuerà un tampone molecolare.

  • Se il tampone è negativo, si interrompe l’isolamento e il soggetto riprende il lavoro.
  • Se il tampone è positivo, l’isolamento viene prolungato; dopo 7 giorni viene eseguito un altro tampone molecolare e, se negativo, si interrompe l’isolamento.
  • Se ancora positivo, si prolunga ulteriormente l’isolamento fino al 21° giorno dall’inizio sintomi.

Per il rientro al lavoro, si specifica che non è previsto il rilascio di una particolare certificazione da parte del SISP o del MMG (questa può essere eventualmente richiesta da parte del soggetto compilando un modulo on-line accedendo alla pagina web del SISP dell’AULSS9); quando termina il periodo di isolamento/malattia si procede come per tutte le altre malattie con la compilazione da parte del MMG del portale dell’INPS consultabile da parte del datore di lavoro. Il lavoratore può quindi riprendere le proprie attività.

Si ricorda che per prevenire il contagio è fondamentale seguire i semplici comportamenti che già da tempo conosciamo:

  • Mantenere la distanza di almeno 2 metri, disinfettarsi le mani, usare la mascherina.
  • C’è un nuovo comportamento che ci può aiutare ad uscire dalla pandemia: eseguire la vaccinazione oggi messa a disposizione per tutti i cittadini.

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