Il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, contiene:
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (fonte Gazzetta Ufficiale)
A partire dal 6 maggio gli edifici condominiali di altezza pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio. Gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987.
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti:
- nuove costruzioni: le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019
- edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro: 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza; 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Per interventi di rifacimento delle facciate, ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio stesso.
Tempi di attuazione
Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: ossia il 6 maggio 2019.
Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto:
- 2 anni di tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
- 1 anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni
Allegato 1
Parte integrante del decreto è l’Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del dm 246/1987. In particolare, viene aggiunto l’art. 9 e 9 bis.
Art. 9 – Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio
Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l’attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.):
- livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m
- livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
- livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
- livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: 54 m <h ≤ 80 m
Misure gestionali in funzione dei L.P.
Il provvedimento individua le nuove misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri). Tutti i dettagli nella Gazzetta Ufficiale.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:
- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive
- aggiorna la pianificazione dell’emergenza
- controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
- fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza
- segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio
Coordinatore dell’emergenza
Il coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.