Sicurezza Antincendio, dal 6 maggio le nuove norme per i condomini

Home News Sicurezza Antincendio, dal 6 maggio le nuove norme per i condomini

Il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, contiene:

Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (fonte Gazzetta Ufficiale)

A partire dal 6 maggio gli edifici condominiali di altezza pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio. Gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987.

Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti:

  • nuove costruzioni: le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019
  • edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro: 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza; 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Per interventi di rifacimento delle facciate, ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio stesso.

Tempi di attuazione

Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: ossia il 6 maggio 2019.

Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto:

  • 2 anni di tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
  • 1 anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni

Allegato 1

Parte integrante del decreto è l’Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del dm 246/1987. In particolare, viene aggiunto l’art. 9 e 9 bis.

Art. 9 – Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio

Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l’attribuzione  dei Livelli di prestazione (L.P.):

  • livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m
  • livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
  • livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
  • livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: 54 m <h ≤ 80 m

Misure gestionali in funzione dei L.P.

Il provvedimento individua le nuove misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri). Tutti i dettagli nella Gazzetta Ufficiale.

Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza
  • segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

Coordinatore dell’emergenza

Il coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *