Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31-10-2019 il D.M. 18 ottobre 2019: Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» apporta importanti novità in ambito di prevenzione incendi. Entrato in vigore dal 1° novembre 2019 questo provvedimento introduce fondamentali modifiche al Codice di prevenzione incendi risolvendo le criticità del cosiddetto “doppio binario”e si è reso necessario al fine di:
- incrementare l’aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più moderni standard internazionali
- agevolare la comprensione del testo del Codice
Cosa riguardano le principali modifiche
- la Regola tecnica orizzontale (RTO)
- le Regole tecniche verticali (RTV) relative alle aree a rischio specifico
- le vie d’esodo
- le valutazioni Atex
- la metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
In particolare, all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015 vengono apportate sostanziali modifiche alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità
- Sezione S – Strategia antincendio
- Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai capitoli:
> V.1 (Aree a rischio specifico)
> V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive)
> V.3 (Vani degli ascensori) - Sezione M – Metodi
Nell’eventualità in cui l’ideatore utilizzi metodi di progettazione della sicurezza antincendio alternativi, il Decreto in questione dispone che il Comando dei Vigili del fuoco applichi la durata e gli importi previsti dalla normativa vigente.