Inail ha di recente pubblicato un’istruzione operativa che contiene alcune modifiche al prot.4182 relative al modello allegato OT23/2025 da compilare per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2025 per gli interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024.
Gli aggiornamenti sono relativi ai seguenti interventi:
1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”.
2. Intervento A-4.1. Nella declaratoria è stata inserita la frase “nel corso dell’anno 2024”; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso “2023” con “2024”.
3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.
La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell’anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 insertita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
4. Intervento B-4. Nella declaratoria è stato inserito “nel 2024”.
5. Intervento C-4.3. E’ stata modificata come segue la descrizione dell’intervento:
“L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente.
I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell’intervento".
6. Intervento C-4.7. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
7. Intervento D-3. Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:
Note: Per micro-formazione (o microlearning) si intende l’erogazione nell’anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l’anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, la microformazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente.
Documentazione ritenuta probante:
1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell’anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell’anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione
3. Dichiarazione dell’RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”
8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
8. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti.
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