Il 17 gennaio 2020 entra in vigore il nuovo Decreto Legislativo n. 163/2019 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2019 e nel Regolamento (UE) n. 517/2014 e del sui gas fluorurati a effetto serra. Il testo abroga e sostituisce le precedenti disposizioni sanzionatorie e prevede sanzioni amministrative pecuniarie e addirittura pene detentive.
IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2019
Il Decreto apporta l’aggiornamento e/o l’individuazione di sanzioni previste per:
- operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra che non rispettano le disposizioni;
- operatori che non rispettano le regolamentazioni previste per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente;
- aziende impiantiste che effettuano gli interventi senza rispettare le disposizioni previste;
- imprese che affidano le attività ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato;
- coloro che forniscono gas fluorurati a persone fisiche o a imprese che non sono in possesso dei requisiti previsti (che non possono garantire l’inserimento delle informazioni nella Banca Dati) e agli acquirenti stessi;
- imprese che forniscono apparecchiature contenenti gas serra non ermeticamente sigillate;
- mancata registrazione del attività nella banca dati, da parte delle imprese o delle persone certificate;
- coloro che immettono in commercio prodotti a gas fluorurati a effetto serra senza l’etichetta conforme alla normativa;
- violazione degli obblighi previsti in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi;
- violazione degli obblighi relativi all’iscrizione al registro elettronico europeo delle quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi;
- violazione degli obblighi in materia di comunicazioni della produzione, dell’importazione, dell’esportazione, dell’uso come materia prima e della distruzione gas fluorurati a effetto serra;
- Organismi di certificazione che non rispettano le disposizioni previste.
CHI SI OCCUPA DELLA VIGILANZA?
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si adopera con attività di vigilanza e accertamento attraverso:
- il Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA);
- l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);
- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Questi soggetti hanno la possibilità di intervenire con ispezioni, rilievi e ogni altra operazione necessaria, nonché a procedere al sequestro cautelare di prodotti o delle apparecchiature o delle sostanze.
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, inoltra rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.