Oggi approfondiamo il 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝟯𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟳.𝟬𝟭.𝟬𝟴 con il regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
TIPOLOGIA DI IMPIANTI
Nota* : la lettera indica le tipologie di impianti corrispondenti al Decreto Ministeriale.
Cosa si intende per impianti di “protezione antincendio”? (lettera G del decreto)
Sono considerati impianti di protezione antincendio gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
Chi può realizzare o modificare tali impianti?
Le aziende qualificate e iscritte nel registro imprese abilitate all'esercizio delle attività sopra descritte. Il titolare o il responsabile tecnico preposto deve essere in possesso dei requisiti tecnici e/o professionali indicati nel Decreto Ministeriale.
La qualifica è propedeutica al rilascio della dichiarazione di conformità (lettera G del decreto)
CHE OBBLIGO HANNO I COMMITTENTI?
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
CHI PUO' ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
La MANUTENZIONE ORDINARIA degli impianti definita come “interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non MODIFICANO la struttura dell'impianto o la sua destinazione d'uso” non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo.
QUALI AZIENDE POSSONO ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Possono eseguire la MANUTENZIONE ORDINARIA degli impianti antincendio le aziende organizzate e strutturate con personale competente e qualificato.
Affidati a SIV per la MANUTENZIONE ORDINARIA dei tuoi impianti antincendio!