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Autorizzazioni al recupero rifiuti: le Nuove disposizioni

Il Decreto Legge 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” è stato convertito e modificato con dalla Legge 128/2019 (art.14-bis) entrata in vigore il 3 novembre 2019. L’Art. 14-bis, in particolare, introduce nuovi criteri per la “Cessazione della qualifica di rifiuto” modificando in alcuni punti l’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006. Una disciplina per il rilascio delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti inoltre introduce una nuova procedura di controllo e un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero.

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 14-BIS?
Nuove attività di recupero
Nelle attività di recupero di rifiuti in regime ordinario le autorizzazioni sono rilasciate o rinnovate dalle autorità competenti e comprendono:

  • Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
  • Processi e tecniche di trattamento consentiti;
  • Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  • Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
  • Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Nuova procedura di controllo
La nuova procedura di controllo prevede le seguenti fasi:

  • Comunicazione ad ISPRA da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dei nuovi provvedimenti adottati, riesaminati o rinnovati entro 10 giorni dalla notifica al soggetto richiedente;
  • ISPRA, o l’Agenzia regionale competente delegata da ISPRA, controlla a campione la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni e redige, in caso di non conformità, un’apposita relazione (questa fase del procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall’inizio della verifica);
  • Comunicazione al Ministero dell’Ambiente da parte di ISPRA, o l’Agenzia regionale delegata, degli esiti della verifica entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo
  • Il Ministero dell’ambiente, ricevuta la comunicazione trae le conclusioni nei 60 giorni successivi e le trasmette all’Autorità competente;
  • L’Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, e, in caso di mancato adeguamento, dispone la revoca dell’autorizzazione;
  • Il Ministero dell’ambiente decorsi 180 giorni dalla propria comunicazione all’Autorità competente, nel caso in cui quest’ultima non abbia avviato o concluso il procedimento di adeguamento degli impianti, può provvedere in via sostitutiva e previa diffida anche mediante un commissario ad acta.

Registro Nazionale
Presso il Ministero dell’ambiente viene istituito il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate. Con apposito decreto il Ministero definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del nuovo Registro.Le Autorità competenti provvedono a comunicare al Ministero dell’ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ed anche gli esiti delle procedure semplificate entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle legge (cioè dal 3/11/2019).

Adeguamento degli impianti in esercizio alle previsioni di nuovi decreti ministeriali
Il nuovo articolo 14-bis definisce le modalità di adeguamento delle attività di recupero e stabilisce che devono presentare alle Autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni previste dai nuovi decreti ministeriali entro 180 giorni dall’entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti, le seguenti categorie:

  • I titolari di autorizzazioni al recupero in regime ordinario rilasciate o rinnovate dopo l’entrata in vigore della legge;
  • I soggetti che svolgono attività di recupero in procedura semplificata avviate dopo il 03/11/2019.

La mancata comunicazione dell’aggiornamento causa la SOSPENSIONE dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.