L’introduzione del nuovo Accordo Stato-Regioni ha riportato al centro del dibattito un tema fondamentale: quando deve essere erogata la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori somministrati.
Nel quotidiano confronto con aziende e professionisti riscontriamo spesso dubbi su questo punto, soprattutto in realtà con elevato turnover, dove programmare la formazione in tempi strettissimi può risultare complesso.
Tuttavia, la normativa vigente e la più recente giurisprudenza chiariscono con precisione l’unico principio applicabile: la formazione deve essere svolta prima che il lavoratore inizi la mansione.
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce da sempre che la formazione (e, quando necessario, l’addestramento):
deve essere erogata alla costituzione del rapporto di lavoro;
deve precedere l’inizio dell’utilizzazione per i lavoratori somministrati;
deve essere aggiornata in caso di cambio mansione, di utilizzo di nuove attrezzature, di nuove tecnologie o di nuove sostanze pericolose.
La norma primaria non consente l’inizio dell’attività lavorativa se prima non è stata erogata la formazione sia generale che specifica.
La formazione generale fornisce al lavoratore i concetti fondamentali del sistema di prevenzione aziendale; quella specifica, invece, trasferisce le competenze necessarie per svolgere in sicurezza la mansione assegnata.
Un lavoratore non formato:
non ha gli strumenti per riconoscere i rischi della propria attività,
non può adempiere agli obblighi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08,
non è in grado di adottare comportamenti protettivi adeguati.
Per questo motivo la normativa tutela il lavoratore vietando il suo impiego fino al completamento del percorso formativo previsto anche per i lavoratori somministrati.
Un caso emblematico riguarda un lavoratore somministrato che aveva ricevuto la formazione generale ma non quella specifica, subendo un grave infortunio durante una manovra: la Corte ha stabilito che l’evento sarebbe stato evitabile con una formazione completa e tempestiva.
Questa decisione conferma che posticipare anche solo parte della formazione espone a conseguenze gravi.
Le aziende devono quindi organizzare la formazione:
prima dell’ingresso in mansione,
tenendo conto dei tempi tecnici di pianificazione,
verificando che il percorso sia completo (generale + specifica),
includendo eventuali moduli di addestramento o sorveglianza sanitaria quando previsti.
L’impegno richiesto può essere significativo, soprattutto nei contesti con alta rotazione del personale, ma rappresenta l’unica modalità conforme alla normativa e coerente con la tutela dei lavoratori.
SIV affianca le aziende nella progettazione e nella gestione dei percorsi formativi obbligatori, garantendo:
valutazione delle mansioni e dei rischi,
definizione dei contenuti formativi mirati,
pianificazione dei corsi entro i tempi richiesti dalla legge,
verifica della conformità documentale.
La nostra esperienza tecnica e normativa permette alle aziende di rispettare con certezza gli obblighi previsti, tutelare i lavoratori e ridurre sensibilmente il rischio di contenziosi.