FGAS: inasprimento delle sanzioni amministrative

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Il 17 gennaio 2020 entra in vigore il nuovo Decreto Legislativo n. 163/2019  che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2019 e nel Regolamento (UE) n. 517/2014   e del sui gas fluorurati a effetto serra. Il testo abroga e sostituisce le precedenti disposizioni sanzionatorie e prevede sanzioni amministrative pecuniarie e addirittura pene detentive.

IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2019
Il Decreto apporta l’aggiornamento e/o l’individuazione di sanzioni previste per:

  • operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra che non rispettano le disposizioni;
  • operatori che non rispettano le regolamentazioni previste per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente;
  • aziende impiantiste che effettuano gli interventi senza rispettare le disposizioni previste;
  • imprese che affidano le attività ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato;
  • coloro che forniscono gas fluorurati a persone fisiche o a imprese che non sono in possesso dei requisiti previsti (che non possono garantire l’inserimento delle informazioni nella Banca Dati) e agli acquirenti stessi;
  • imprese che forniscono apparecchiature contenenti gas serra non ermeticamente sigillate;
  • mancata registrazione del attività nella banca dati, da parte delle imprese o delle persone certificate;
  • coloro che immettono in commercio prodotti a gas fluorurati a effetto serra senza l’etichetta conforme alla normativa;
  • violazione degli obblighi previsti in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi;
  • violazione degli obblighi relativi all’iscrizione al registro elettronico europeo delle quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi;
  • violazione degli obblighi in materia di comunicazioni della produzione, dell’importazione, dell’esportazione, dell’uso come materia prima e della distruzione gas fluorurati a effetto serra;
  • Organismi di certificazione che non rispettano le disposizioni previste.

CHI SI OCCUPA DELLA VIGILANZA?
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si adopera con attività di vigilanza e accertamento attraverso:

  • il Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA);
  • l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
  • le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);
  • l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Questi soggetti hanno la possibilità di intervenire con ispezioni, rilievi e ogni altra operazione necessaria, nonché a procedere al sequestro cautelare di prodotti o delle apparecchiature o delle sostanze.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
All’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, inoltra rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

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