News

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEL PIOMBO

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEL PIOMBO

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEL PIOMBO

News – Modifiche al CLP su pericolosità del piombo in polvere e massivo (Reg. 2024/197)

Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024, è stata modificata la Tabella 3 della Parte 3 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). La modifica riguarda, tra le altre sostanze, anche il piombo, distinguendo per la prima volta tra piombo in polvere e piombo massivo in base alle loro caratteristiche di pericolosità ambientale. L’entrata in applicazione delle nuove disposizioni è fissata al 1° settembre 2025, con facoltà per i fornitori di adeguarsi già da subito in via anticipata.

Le modifiche introdotte derivano dalle valutazioni del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, secondo cui il piombo in polvere (diametro particelle < 1 mm) presenta una maggiore solubilità e quindi un impatto ambientale più severo rispetto al piombo in forma massiva (diametro ≥ 1 mm). Di conseguenza, sono state previste due classificazioni differenziate.

Per il piombo in polvere la classificazione prevede: tossicità acuta e cronica per l’ambiente acquatico (H400, H410), fattori M pari rispettivamente a 10 e 100, oltre alla tossicità per la riproduzione (H360Fd, H362) con obbligo di etichettatura mediante i pittogrammi GHS08 e GHS09. Per il piombo massivo la classificazione riguarda la tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410) con fattore M pari a 10, mantenendo comunque le stesse indicazioni relative agli effetti sulla riproduzione e i medesimi pittogrammi di pericolo.

Le nuove disposizioni introducono anche precise soglie di concentrazione oltre le quali le miscele contenenti piombo devono essere classificate come pericolose per l’ambiente: ≥ 0,025 % per il piombo in polvere e ≥ 0,25 % per il piombo massivo. Questo significa che leghe, semilavorati, trucioli e altri materiali che contengono piombo al di sopra di tali valori dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni del CLP.

Dal punto di vista logistico e dei trasporti, a partire dal 1° settembre 2025 le miscele contenenti piombo in concentrazioni superiori alle soglie indicate rientreranno anche nella normativa ADR e saranno classificate come merci pericolose di classe 9, UN 3077 “Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.”. Ciò comporta l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni in materia di imballaggio, etichettatura, documentazione di trasporto, nonché la formazione specifica del personale coinvolto. È importante evidenziare che da tale classificazione restano esclusi gli articoli finiti, cioè i prodotti definitivi che non rilasciano sostanze pericolose (ad esempio viti, bulloni o componenti già installati).

In conclusione, la revisione normativa introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2024/197 rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del piombo e delle leghe che lo contengono. Tutte le aziende coinvolte nella produzione, nell’uso, nel recupero e nel trasporto dovranno verificare le proprie attività e adeguarsi per tempo alle nuove disposizioni, evitando rischi di non conformità e garantendo la tutela ambientale. Rimaniamo a disposizione per supportarvi nell’analisi di impatto, nella formazione e nell’adeguamento ai nuovi obblighi normativi.

RICHIEDI INFORMAZIONI