Autorizzazioni per il recupero rifiuti: il provvedimento della Regione del Veneto

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Con la Legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (“Sblocca cantieri”), pubblicata sulla GU n. 140 del 17/06/2019, è stato sostituito il comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (entrato in vigore dal 18/06/2019).

La nuova legge avrebbe dovuto individuare le norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni al recupero di rifiuti ma di fatto non sono chiare le modalità per la gestione delle autorizzazioni al recupero rilasciate prima della sua entrata in vigore. A tal proposito la Regione del Veneto, come anche la Regione Lombardia, è intervenuta con una propria circolare nella quale sono fornite le seguenti indicazioni:

  • la disposizione contenuta nel cd. decreto “Sblocca Cantieri” si riferisce solo alle nuove autorizzazioni;
  • le autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del cd. decreto “Sblocca Cantieri” (18/06/2019) continuano ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non devono essere riesaminate prima di tale data.

La circolare regionale cita inoltre che «i provvedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell’articolo 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali.».

 

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