Antincendio: nuova regola tecnica per le strutture ricettive all’aperto

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L’allegato contenuto nel decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2014, in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive all’aperto, è sostituito integralmente dal decreto del Ministero dell’Interno del 2 luglio, pubblicato in Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019:

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Ecco quali sono le principali modifiche contenute nel decreto e riguardanti gli aspetti principali della Regole Tecnica:

Distanze di sicurezza
Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone.

Accesso all’area
Le strutture turistico/ricettive in aria aperta devono essere sempre accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza e gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere determinati requisiti:

  • larghezza – 3,50 m
  • altezza libera – 4 m
  • raggio di svolta – 13 m
  • pendenza – non superiore al 10 %
  • resistenza al carico – almeno 20 tonnellate

Sistemazione interna
Nelle aree destinate al campeggio devono essere indicate le piazzole in modo chiaro per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili. La sistemazione dell’area interna deve essere effettuata in maniera da limitare la propagazione degli incendi.

Attività accessorie
Nell’area è permessa la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Nel momento in cui questi depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell’attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI.
Per i locali al chiuso con carico d’incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
I locali devono avere esclusivamente accesso dall’esterno.
I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, recante l’«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita’ complessiva non superiore a 13 m³».

Impianti e mezzi di estinzione
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

  • illuminazione
  • allarme
  • rivelazione
  • impianti di estinzione incendi

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere in modo che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m.
Nelle zone o aree in cui è prevista l’installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012.

Segnaletica
La segnaletica di sicurezza deve essere installata in conformità al dlgs n. 81/2008 e deve indicare con precisione:

  • i percorsi e le uscite di esodo
  • l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi
  • il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative
  • i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica
  • i punti di intercettazione del gas
  • i pulsanti manuali di allarme.

 Per approfondimenti, leggi il testo integrale del D.M. 2 luglio 2019 => https://bit.ly/2mhXiL9

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