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Amianto: Dal 24 gennaio 2026 cambiano le regole per le imprese

Amianto: Dal 24 gennaio 2026 cambiano le regole per le imprese

Amianto: Dal 24 gennaio 2026 cambiano le regole, cosa devono sapere le imprese

Bonifica e rimozione amianto

Dal 24 gennaio 2026 entreranno ufficialmente in vigore le modifiche al Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, introducendo un quadro normativo profondamente rinnovato in materia di esposizione all’amianto. Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di un cambiamento sostanziale che incide direttamente sull’organizzazione dei cantieri, sulle procedure operative e sulla tutela della salute dei lavoratori, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione al minimo tecnicamente possibile.

1. Nuovo Valore Limite di Esposizione (VLEP)

La principale novità riguarda il valore limite di esposizione professionale alle fibre di amianto aerodisperse.

  • Fino ad oggi: il limite era fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo (0,1 f/cm³).

  • Dal 24 gennaio 2026: il valore viene ridotto di dieci volte, passando a 0,01 f/cm³, calcolato come media ponderata su 8 ore.

  • Prospettive future: entro il 21 dicembre 2029 sarà richiesto l’adeguamento a sistemi di misurazione basati sulla microscopia elettronica, in grado di rilevare anche le fibre ultrasottili, con un possibile ulteriore abbassamento del limite fino a 0,002 f/cm³.

2. Obbligo di individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto

Il datore di lavoro è ora tenuto ad adottare un approccio sostanziale e non meramente documentale. Prima dell’avvio di qualsiasi attività di demolizione, manutenzione o ristrutturazione su edifici realizzati prima del divieto di utilizzo dell’amianto, è obbligatorio attuare tutte le misure necessarie per individuare la possibile presenza di materiali contenenti amianto (MCA).
Tali misure comprendono la raccolta di informazioni presso i proprietari e, ove necessario, l’esecuzione di indagini e campionamenti mirati.

3. Sospensione immediata delle attività

Il nuovo impianto normativo rafforza l’obbligo di tutela immediata dei lavoratori. In caso di superamento del valore limite di 0,01 f/cm³ o qualora emerga il sospetto della presenza di amianto non precedentemente individuato, le attività devono essere sospese senza indugio.
La ripresa dei lavori è consentita esclusivamente dopo una nuova valutazione del rischio e l’adozione di misure correttive adeguate e documentate.

4. Formazione e notifica rafforzate

La formazione dei lavoratori viene ulteriormente qualificata. Il nuovo Allegato I-bis definisce in modo puntuale i contenuti minimi dei percorsi formativi, che devono includere istruzioni dettagliate sull’uso di tutti i dispositivi di protezione individuale, nonché sulle procedure di decontaminazione.
Anche la notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti deve essere più dettagliata, includendo informazioni specifiche sulle tecniche di confinamento adottate e sulle attrezzature impiegate.

5. Priorità alla rimozione dell’amianto

La normativa introduce un principio chiaro: la rimozione dell’amianto rappresenta l’intervento prioritario rispetto alle soluzioni di incapsulamento o confinamento, in particolare nei casi di interventi di bonifica o ristrutturazione significativa. Tale approccio mira a una riduzione strutturale e duratura del rischio.


Per le imprese operanti nei settori dell’edilizia e delle bonifiche, l’entrata in vigore del nuovo valore limite di 0,01 f/cm³ richiede un aggiornamento tempestivo delle procedure di valutazione e monitoraggio ambientale. I sistemi di campionamento tradizionali potrebbero non garantire una sensibilità sufficiente a dimostrare la conformità ai nuovi requisiti normativi.

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